Con la messa in vigore della nuova legge sugli appalti, sono stati attualizzati i CAM, Criteri Ambientali Minimi, che riguardano le assegnazioni di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici pubblici.

CAM e Superbonus 110%

Come socio azienda ANIT, vogliamo contribuire a fare chiarezza in merito al Superbonus – Ecobonus – CAM e sostenere il progettista con una documentazione completa e trasparente dei singoli criteri richiesti.

CAM

Il Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. (17A07439) (GU Serie Generale n.259 del 06-11-2017)”, anche detto CAM, in vigore dal 7 novembre 2017, prevede una serie di requisiti di sostenibilità suddivisi per gruppi di edifici, singoli edifici, componenti edilizi e cantiere.

Il criterio 2.4.2.9 titola “Isolanti termici e acustici”.

SUPERBONUS: ISOLAMENTO COME INTERVENTO TRAINANTE

IL DL34/2020 convertito in legge con la Legge 77/2020 introduce all’art. 119 comma 1a una specifica prescrizione per i materiali isolanti utilizzati per l’intervento trainante di isolamento termico: il rispetto dei CAM.

Gli interventi di isolamento termico, come l’insufflaggio con cellulosa, possono risultare sia come interventi trainanti che trainati. Riportiamo di seguito i requisiti per l’intervento trainante e vi invitiamo di approfondire il libretto ANIT

INTERVENTO TRAINANTE

Il Superbonus 110 prevede al comma 1a che possano essere detratte le spese di coibentazione delle strutture opache verticali orizzontali o oblique purché siano rispettati i seguenti requisiti:

  1. Intervento con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo
  2. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi
  3. Rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (Allegato E del Decreto 6 agosto 2020 per interventi dopo il 6 ottobre 2020- DM 26 gennaio 2010 per interventi ante 6 ottobre 2020)
  4. miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta

"...e in presenza di ponti termici?"

Anche l’isolamento dell’intercapedine tramite insufflaggio in presenza di ponti termici, entra a tutti gli effetti nella detrazione fiscale come intervento trainante finché sono rispettate i 4 criteri sopra.

L'insufflaggio di cellulosa è trainante anche in presenza di Ponti termici

Attenzione però alla legge 10!

Per la legge energetica ossia la legge 10 fatta secondo i vigenti  Requisiti Minimi 2015, ormai con solo l’insufflaggio non si riescono a rispettare i valori di trasmittanza media perché non si riescono a correggere i ponti termici in modo sufficiente. Inoltre, dal 1 Gennaio 2021 i limiti prestazionali relativi sulla trasmittanza media sono diventati ancora più rigorosi. In sintesi, con il solo insufflaggio è possibile saltare le due classi (comportamento energetico globale dell’edificio) ma é molto difficile verificare la legge 10.

Tuttavia, nelle stratigrafie composite, l’insufflaggio della parete perimetrale rimane un valido ausilio alla riduzione dello spessore del cappotto di facciata perché ne riduce l’ingombro e quindi  permette un minor restringimento delle larghezze  dei  balconi; questo aspetto é molto importante perché molti condòmini rifiutano di perdere spazio inficiando la buona riuscita del lavoro o addirittura rendendolo infattibile.

In pratica progettando stratigrafie composte, si “sposta” parte dell’isolamento in intercapedine. Si ha un comportamento sinergico tra cappotto ed insufflaggio che qualitativamente può essere così descritto: il cappotto porta la temperatura minima in esterno, la fibra, invece, con il suo elevato calore specifico, assicura una buona prestazione estiva del pacchetto murario anche in presenza di isolanti con scarse caratteristiche estive (basso calore specifico e bassa densità).

E’ comunque importante sottolineare, come la fibra, essendo igroscopica, sia in grado di gestire eventuale condensa interstiziale, aspetto molto delicato sia dal punto di vista della buona durabilità dell’intervento di efficientamento, sia dal punto di vista delle conseguenze sul comfort interno. In questo, la capacità igroscopica certificata della fibra di cellulosa (15 % di assorbimento d’acqua nel caso di climacell), gioca un ruolo fondamentale perché permette di progettare/verificare la massima condensa sopportabile dalla fibra stessa in funzione dello spessore dell’intercapedine e della densità di posa da confrontare poi con i valori derivanti dalla zona climatica in cui si sta agendo.

INTERVENTI TRAINATI

Tutti gli interventi previsti per l’attuale ecobonus 65% possono accedere al superbonus. In questo caso non viene richiesta la verifica dei CAM per i materiali isolanti.

Per approfondire i requisiti vi invitiamo di consultare i documenti ANIT

Rispondenza ai Criteri

Il Superbonus 110% richiede, nel caso di intervento trainante di isolamento termico delle componenti opache, che i materiali isolanti rispettino i CAM. Attualmente non esiste una certificazione CAM, esistono delle certificazioni elaborate da enti terzi sulla percentuale di riciclato ossia su uno dei requisiti previsti e indicati precedentemente.

“Riteniamo quindi che i produttori possano dichiarare ‘la rispondenza ai criteri dei CAM edilizia’ previsti per i materiali isolanti, ma non dire che un prodotto è certificato CAM.
Le aziende produttrici non sono obbligate a rilasciare una dichiarazione di rispondenza ai criteri CAM. Dovrebbe essere il professionista che, in base alla documentazione tecnica che gli viene fornita rileva la congruità.”

Tuttavia l’azienda produttrice di climacell (CWA Cellulose Werk Angelbachtal GmbH) insieme ad altre aziende ANIT, si mette a disposizione dei professionisti per fornire non solo la documentazione di supporto ma anche una dichiarazione del fabbricante che afferma il rispetto dei criteri previsti.

Di seguito riportiamo una scheda di dichiarazione di rispondenza al criterio CAM 2.4.1.3 Sostanze pericolose e 2.4.2.9.
 
Isolanti termici ed acustici e, con indicati le informazioni necessarie minime alla valutazione del rispetto del requisito e la descrizione degli eventuali documenti di supporto. Eventuali informazioni aggiuntive sono a discrezione dell’azienda.

Nuova formula climacell conforme ai CAM

Al fine di rispettare il regolamento attuale, climacell ha sostituito l’acido borico con un additivo conforme ai CAM. Il regolamento REACh n. 1907/2006 autorizza l’acido borico fino a una concentrazione del 5,5%. Climacell contiene il 3,5% di acido borico in conformità alla normativa europea. D’altra parte, un valore limite dello 0,1% per le sostanze SVHC, compreso l’acido borico, è stato fissato nei criteri ambientali minimi.

Senza entrare in un dibattito tecnico se la soglia dello 0,1% o del 5,5% nel caso dell’acido borico abbia senso da un punto di vista tossicologico, bisogna dare una risposta ai requisiti legali, seppure è molto probabile che in una revisione del decreto i requisiti attuali saranno rivisti.

Tuttavia, per poter soddisfare i requisiti del super bonus con effetto immediato, abbiamo preferito una modifica della ricetta, rendendoci così indipendenti dai tempi di revisione del decreto.

Dichiarazione di rispondenza al criterio CAM

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M) DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017
2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi
L’Azienda CWA Cellulose Werk Angelbachtal GmbH dichiara che il prodotto climacell (coibentante in fiocchi di cellulosa) nelle versioni S, Loft e pur:
2.4.2.9 – Materiali isolanti termici e acustici Criteri comuni

1.     non è stato prodotto o formulato utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;

2.     non è stato prodotto con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;

3.     non è stato prodotto utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;

4.     non è prodotto da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti;

5.     non è costituiti da lane minerali;

documentazione di supporto per la valutazione da parte del
professionista

Dichiarazione del legale rappresentante per i punti 1,2,3,4

eventuale EPD contenente anche i requisiti di cui al punto 1,2,3,4

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M) DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017
2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi
L’Azienda CWA Cellulose Werk Angelbachtal GmbH dichiara che il prodotto climacell (coibentante in fiocchi di cellulosa) nelle versioni S, Loft e pur rispetta il minimo contenuto di materiale riciclato/ recuperato previsto nella Tabella del criterio, e quindi dichiara che:
2.4.2.9 – Materiali isolanti termici e acustici
Materiale riciclato/recuperato
Tipologia di materiale cellulosaIndicazione del limite di tabella
85-95%> 80 %
documentazione di supporto per la valutazione da parte del professionista
(mettere una X sul metodo di valutazione utilizzato)           
– una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
– una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti; 
– una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021 
CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M) DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017
2.4.1 Criteri comuni a tutti i componenti edilizi
L’Azienda CWA Cellulose Werk Angelbachtal GmbH dichiara che il prodotto climacell (coibentante in fiocchi di cellulosa) nelle versioni S, Loft e pur o le sue singole parti non contengono:
2.4.1.3 Sostanze pericolose

 

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.
2. sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate (SVHCs), secondo il Reg. (CE) n. 1907/2006 “REACH”, in concentrazioni superiori allo 0,1 % (peso/peso).
3. Sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo:

·       come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);

·       per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331);
come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, H411);

·       come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371, H372, H373).

 

documentazione di supporto per la valutazione da parte del professionista  

Una dichiarazione del legale rappresentante del fornitore che esplicita anche l’uso di sostanze soggette a specifiche autorizzazioni all’uso, previste dall’Allegato XIV e le restrizioni specifiche previste dall’Allegato XVII, dello stesso Regolamento, che sono escluse dall’applicazione del limite qui prescritto.

 

Tale dichiarazione deve essere effettuata in base alle conoscenze sui prodotti impiegati ottenute attraverso le SDS o altra documentazione informativa di supporto (scheda informativa di sicurezza).

EPD

Come si legge l'EPD

Nel caso di climacell, l’azienda produttrice CWA Cellulose Werk Angelbachtal GmbH fa parte di una EPD di gruppo redatto dall’Istituto CAPEM, verificatore terzo esterno. Per verificare la presenza della CWA, vedi elenco dei produttori partecipanti su pagina 3 dell’EPD.

Per rispondere ad eventuali dubbi, sottolineiamo che un EPD di gruppo è a tutti gli effetti valido. Il criterio richiesto dal Decreto è la conformità alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025. L’EPD è valido per 5 anni da gennaio 2018.

Secondo richiesta dei CAM, l’EPD è una delle possibilità per verificare la rispondenza della percentuale di materiale riciclata. La percentuale di materiale riciclato (“Waste newspaper”) è riportata in pagina 17 con un range di 85-95%, per cui rispondente alla richiesta dei CAM di > 80%. La percentuale di materia riciclata di climacell è 88%, riportata nella Scheda informativa di Sicurezza.

La compatibilità ambientale e la tutela della salute sono la missione di climacell, ben oltre i requisiti minimi:

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